IL TRIBUNALE

LA GIURISPRUDENZA

 

TEMATICA DESCRIZIONE
ATTIVITA' ANTISINDACALE

Il Tribunale di Bolzano, sez. lavoro sent. 22-3-2000 ha ritenuto illegittimo il trasferimento di un rappresentante sindacale senza il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, condannando il datore di lavoro per lesione dei diritti sindacali.

Il Tribunale ha affermato il principio che è illegittimo un tale trasferimento anche se il dipendente è vincitore di un concorso interno per la qualifica superiore e/o da meno di un anno non ricopre più l’incarico di rappresentante sindacale, ritenendo che la legge 300/70 (art.22) ha inteso tutelare il dipendente  (ex-dirigente sindacale) da eventuali ritorsioni della parte datoriale anche per il tempo (un anno) immediatamente successivo a quello dell’incarico sindacale medesimo.

La contestazione disciplinare non ancora sfociata in un provvedimento disciplinare costituisce condotta antisindacale qualora si configuri come uno strumento intimidatorio, diretto a ostacolare lo svolgimento dell'attività sindacale (Trib. Milano 3 febbraio 2000 (decr.), est. Salmeri)
Costituisce comportamento antisindacale il trasferimento del dipendente dirigente della Rsu, disposto dal datore di lavoro senza il preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale (Trib. Milano 21 ottobre 1999 (decr.), est. Negri della Torre)
Anche se il trasferimento di un rappresentante sindacale da un ufficio ad un altro non richiede il preventivo nulla osta della organizzazione sindacale, esso è illegittimo ove risulti che non corrisponde ad un apprezzabile interesse dell’Amministrazione (Trib. di Udine – Decreto 28/10/02 n. 4).
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE L'art. 69 bis, 4° comma, D. Lgs. 3/2/93 n. 29 - a norma del quale l'Amministrazione deve nominare il proprio rappresentate nel collegio di conciliazione "qualora non accolga la richiesta del dipendente" - non comporta che in caso di mancata nomina e di conseguente impossibilità di costituzione del collegio, la richiesta del dipendente debba intendersi tacitamente accolta (Trib. Milano 12 maggio 2000, est. Salmeri)
DEMANSIONAMENTO

DANNO PROFESSIONALE

Dall'illegittimo demansionamento può derivare un danno alla capacità professionale che deve essere provato utilizzando criteri di esperienza comune, quali la quantità e qualità dell'esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpito, la durata del demansionamento e l'esito finale della dequalificazione (Trib. Milano 12/3/01, est. Vitali)
In ipotesi di accertata lesione della professionalità, vanno risarciti al lavoratore sia il danno patrimoniale da perdita di chances sul mercato del lavoro, sia il danno alla dignità, costituente bene protetto da norme di rilievo costituzionale, mentre, va esclusa, nella fattispecie, la risarcibilità del danno biologico, mancando la prova del collegamento causale fra l'inadempimento e il dedotto danno, nonché della imputabilità del danno a dolo o colpa del datore di lavoro (Trib. Milano 22 febbraio 2000, est. Ianniello)
Ai fini della valutazione della equivalenza delle mansioni alle "ultime effettivamente svolte" è insufficiente la mera comparazione in relazione al livello contrattuale in cui le stesse risultano inquadrabili, costituendo essa solo il primo momento di analisi (con valenza fortemente presuntiva della non equivalenza laddove ne risulti un diverso inquadramento operato dalle stesse parti sociali) dovendosi altresì avere riguardo, per la sussistenza della equivalenza in concreto, a diversi elementi quali il contenuto delle mansioni, che identifica la professionalità acquisita, il grado di autonomia e discrezionalità nell'esercizio delle mansioni, nonché la posizione del dipendente nel contesto organizzativo del lavoro (Trib. Milano 9/11/00, est. Cincotti)
L'assegnazione di nuove mansioni che riducano quantitativamente le attribuzioni e i campi di intervento del lavoratore, svuotandone qualitativamente la posizione professionale complessiva, oltre a non consentirne uno sviluppo professionale, comporta una dequalificazione professionale (nella fattispecie con riferimento a lavoratori inquadrati come "operatori di vendita senior", posizione polivalente caratterizzata da un ampio spettro di capacità professionali e di attitudine operative, è stata ritenuta dequalificante la riduzione delle attribuzioni originarie alle soli attività di transfer order o di marchandiser, il passaggio da un campo operativo merceologicamente indeterminato a uno determinato e in zone prestabilite alle dipendenze di un capo di zona, nonché l'attribuzione di compiti jolly per sostituire colleghi assenti) (Trib. Milano 6/7/96, pres. ed est. Mannaci)
Costituisce illegittima dequalificazione la sottrazione di tutte le mansioni attribuite al dipendente, tale da determinarne la totale inoperosità; tale demansionamento lede la professionalità del lavoratore, intesa sia come insieme delle competenze professionali acquisite, sia come identità professionale del lavoratore percepita all'esterno nella società civile, e cagiona un danno che può essere accertato anche sulla base di presunzioni semplici (Trib. Milano 26 aprile 2000, est. Atanasio)
Nell'ipotesi di demansionamento non è configurabile un danno in re ipsa alla professionalità del lavoratore - intesa come serie di cognizioni tecnico pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare la propria professione - essendo necessaria la prova diretta o per presunzioni attendibili ex art. 2729 c.c. che l'inattività o l'attività in mansioni deteriori ha determinato una riduzione dell'attività lavorativa. A tal fine debbono essere utilizzati criteri di esperienza comune come la qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpito, la durata del demansionamento, l'esito finale della dequalificazione (Trib. Milano 10/6/00, pres. ed est. Mannaccio)
Il danno alla professionalità ed all'identità personale derivante dal demansionamento del lavoratore si può accertare sulla base di presunzioni semplici, sicché non si richiedono particolari accertamenti se non l'uso di comune esperienza, dovendosi concludere per l'esclusione della sussistenza di un danno nel caso di lavoratore ormai al limite della pensione o in considerazione della breve durata del demansionamento o in occasione di svolgimento di mansioni di basso profilo. Nel caso di "svuotamento" delle mansioni di un dirigente per un lungo periodo (nella specie, sei anni), deve ritenersi sussistere un danno da quantificare, in via equitativa, nella misura del 100% della retribuzione (Trib. Milano 26/4/00, est. Atanasio)
Il mutamento di mansioni disposto dal datore di lavoro contrasta con il complessivo modello di tutela previsto dall'art. 13 S.L. qualora la mansione di destinazione risulti di minore rilievo professionale rispetto a quella di provenienza – avuto conto, delle responsabilità, dell'attività di coordinamento di altro personale e dell'inquadramento caratterizzanti la prima mansione – e altresì risulti il mancato rispetto della professionalità acquisita, attesa la diversità di competenze necessarie per lo svolgimento delle nuove mansioni; il contrasto con il modello di tutela legale giustifica l'ordine di reintegrazione nelle mansioni di provenienza (Trib. Milano 25/10/95, pres. ed est. Siniscalchi)
L’assegnazione al lavoratore, in violazione al disposto dell’art. 2103 c.c., di mansioni inferiori a quelle da ultimo svolte può dar luogo a un pregiudizio grave e irreparabile che, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., legittima la concessione del provvedimento di urgenza, qualora, per effetto della dequalificazione, si realizzi una perdita delle possibilità di crescita professionale del lavoratore (Trib. Campobasso 12/6/99 (ord.), est. Valle)
E' configurabile il pericolo del pregiudizio grave ed irreparabile nel ritardo, a prescindere dalla durata di espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, in quanto la perdita di quelle mansioni priva il soggetto che la subisce di quella quotidiana crescita professionale, che costituisce un patrimonio non risarcibile patrimonialmente e, in quanto tale, meritevole di tutela cautelare. Tuttavia, in materia di controversie individuali di lavoro alle dipendenze della P.A., il provvedimento di accoglimento della domanda cautelare comporta la disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto che si assume illegittimo, con riferimento alla sola posizione del soggetto interessato, ma non la ricostituzione del modulo organizzativo che quell'atto ha eliminato (Trib. Roma 24/11/99, pres. Zecca, est. Cecere)
In caso di demansionamento o, comunque, di mancata adibizione alle mansioni corrispondenti al bagaglio professionale acquisito dal lavoratore ex art. 2103 c.c., il pregiudizio irreparabile che legittima un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è ravvisabile ove sia presente una lesione di diritti di natura strettamente personale, come quello all'elevazione e alla formazione professionale (art. 35 Cost.) o quelli attinenti alla personalità dell'individuo (art. 2 Cost.) di cui siano dal ricorrente forniti sufficienti e concreti elementi di valutazione; con la doverosa precisazione che il danno alla professionalità può assurgere al requisito di ammissibilità allorché la situazione cautelanda ne comprometta lo sviluppo ovvero ne pregiudichi i risultati acquisiti, ad esempio per la rapida obsolescenza derivante dall'inattività o dall'adibizione illegittima a mansioni affatto differenti ovvero per il rapido evolversi delle tecnologie necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa (Trib. Pordenone 21/10/00 (ord.), est. Costa)
Ove il lavoratore sia rimasto vittima di una dequalificazione, deve ritenersi ammissibile l'ordine di reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte o in altre effettivamente equivalenti; l'eventuale incoercibilità di un simile ordine, infatti, non priva lo stesso di un'autonoma utilità, ravvisabile, oltre che nella possibilità della decisione di produrre i suoi effetti normali mediante esecuzione volontaria, anche nel fatto che la stessa può costituire il presupposto di ulteriori conseguenze giuridiche, derivanti dall'inosservanza dell'ordine contenuto nella sentenza, eventualmente anche di rilievo penale (Trib. Roma 3/1/96, pres. Cecere. Est. Pagetta)
La sottrazione della parte più qualificante delle mansioni, con conservazione delle attività più semplici e ripetitive, è illegittima e determina un danno al bagaglio professionale e alla carriera del lavoratore, determinabile in via equitativa in una quota della retribuzione mensile (Trib. Milano 8 aprile 2000, pres. Ruiz, est. Accardo, in D&L 2000, 983)
Dall'illegittimo demansionamento consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno alla professionalità, inteso in senso lato, con tutte le possibili prospettazioni specifiche (Trib. Milano 17/3/01, est. Chiavassa)
Il risarcimento del danno alla professionalità, che consegue al consapevole e volontario "svuotamento" delle mansioni del lavoratore, deve essere equitativamente commisurato, pur in mancanza della prova del preciso ammontare, a quella parte della capacità professionale effettivamente pregiudicata secondo i criteri equitativi che tengano conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravità e della durata della dequalificazione. Viceversa, a fronte del suddetto "svuotamento" delle mansioni, non è risarcibile il lamentato danno biologico in mancanza della prova specifica, incombente sul lavoratore, della misura del danno e del nesso causale con la condotta datoriale (Trib. Roma 4/4/00, est. Buonassisi)
Il danno da dequalificazione professionale - suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice - è determinabile in una quota della retribuzione mensile; tuttavia, in ipotesi di totale e durevole svuotamento delle mansioni, il danno è da commisurare all'intera retribuzione (Trib. Milano 26 aprile 2000, est. Atanasio)
In ipotesi di accertata illegittima dequalificazione, incombe sul lavoratore che agisca per ottenere il risarcimento del danno alla professionalità, l’onere della prova in relazione all’esistenza e all’entità del danno stesso, quantificabile equitativamente, in funzione di parametri quali la durata del demansionamento subito, e i suoi riflessi sul valore del lavoratore sul mercato, e sulla sua immagine professionale (Trib. Milano 9/11/96, pres. Gargiulo, est. de Angeli
E' illegittimo il provvedimento di revoca dell' incarico di dirigente comunale, qualora sia adottato senza la necessaria preventiva comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 (nella fattispecie, è stato anche ritenuto che la rimozione del dirigente ex abructo comporta una irrimediabile lesione della sua immagine di funzionario dignitoso di fronte alla pubblica opinione, immagine che attiene alle qualità morali, sociali e culturali) (Trib. Paola (ord.) 8/5/00, est. Acri)
DIVISA, indossare la L'orario di lavoro inizia quando il dipendente, entrando nell'impresa, si assoggetta alle disposizioni dell'imprenditore; il tempo impiegato, all'interno dell'unità produttiva, per indossare le divise rientra quindi nell'orario di lavoro, trattandosi peraltro dell'adempimento di un dovere che il datore di lavoro ha valutato come attinente alla posizione lavorativa (Trib. Milano 10/6/95, pres. ed est. Mannacio)
FERIE Affinché la determinazione del periodo feriale da parte del datore di lavoro sia legittima, l'epoca delle ferie deve essere comunicata con quel preavviso che, secondo correttezza e buona fede, consenta al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso (Trib. Milano 24/2/96, pres. ed est. Mannacio)
La comunicazione della malattia insorta durante il periodo feriale può considerarsi tempestiva, ai fini dell'effetto sospensivo delle ferie, anche se non sia stato rispettato il dovere di celerità previsto per la giustificazione dell'assenza del lavoro; nella fattispecie la comunicazione della malattia risulta effettuata quando il lavoratore sarebbe dovuto rientrare al lavoro alla fine del periodo feriale (Trib. Milano 12 novembre 1999, pres. Ruiz)
Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie, a causa della malattia insorta durante le stesse – in applicazione dell'art. 2109 c.c., siccome modificato dalla sentenza 30/12/87 n. 616 della Corte Costituzionale – qualora il lavoratore abbia richiesto e ottenuto regolare certificazione dello stato morboso, inviata sia al datore di lavoro sia all'Inps, che imponga la reperibilità al domicilio nelle fase orarie previste dal DM 15/7/86; tale reperibilità è infatti incompatibile con il reale conseguimento delle finalità proprie delle ferie, sottoponendo il lavoratore a restrizioni della libertà di movimento e della libertà di partecipare ad attività ricreative di svago, nonché ad incontri sociali (Trib. Pordenone 10/4/95, pres. Fontana, est. Bolzoni)
L'effetto sospensivo delle ferie da parte della malattia, ai sensi dell'art. 2109 c.c. come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87, si verifica – quando la malattia comprometta apprezzabilmente la funzione assolta dalle ferie nel ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore – sia se si tratti di ferie individuali sia se si tratti di ferie godute collettivamente dai dipendenti in concomitanza con la chiusura dello stabilimento (Trib. Milano 16/12/94, pres. Siniscalchi, est. Accardo, in In senso conforme, v. Trib. Milano 21/5/97, pres. Ruiz, est. De Angelis)
Sussiste l'effetto interruttivo delle ferie a causa della malattia insorta durante le stesse in applicazione dell'attuale testo dell'art. 2109 c.c., qualora la malattia non consenta la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria delle ferie (Trib. Milano 16/12/95, pres. Mannacio, est. Gargiulo)
GIURISDIZIONE Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia di un dipendente pubblico con l'amministrazione datrice di lavoro se il provvedimento contestato, ancorché adottato prima del 30/6/98, abbia prodotto effetti dopo tale data (Trib. Milano 24 luglio 1999, est. Atanasio)

Con la recente riforma in tema di pubblico impiego la linea di demarcazione tra le attribuzioni del giudice ordinario e quelle del giudice amministrativi è stata tracciata ratione materiae, vale a dire con riferimento a distinte categorie di rapporti di lavoro ben individuate e non già sulla base del tipo di posizione giuridica tutelata (se, cioè, si tratti di diritti soggettivi o di interessi legittimi) (Trib. Pordenone 20/3/00, pres. Lazzaro)

Quando la definizione di una controversia individuale di lavoro richieda la risoluzione di questione concernente la validità, efficacia o interpretazione di un contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall'Aran ai sensi degli artt. 45 ss. d.lgs. 3/2/93 n. 29, il giudice, risolte le altre questioni pregiudiziali , deve applicare il procedimento di cui all'art. 68 bis d. lgs. n. 29 cit., come modificato dai d. lgs. 31/3/98 n. 80 e 29/10/98 n. 387, anche qualora ritenga agevole, o addirittura univoca e obbligata la soluzione interpretativa, senza avere nessuna discrezionalità in proposito (nella specie, veniva in discussione l'interpretazione di una clausola del c.c.n.l. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa in materia di competenze retributive ai fini della determinazione dell'indennità di rischio radiologico nel rapporto a tempo parziale) (Trib. Brescia 9/5/00 (ord.), est. Onni)

Con la c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, sono state devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai "rapporti di lavoro" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, alle controversie cioè che , presupponendo definita l'eventuale procedura concorsuale per l'accesso all'impiego, hanno per oggetto un rapporto di lavoro già costituito ovvero un rapporto che la pubblica amministrazione era obbligata a costituire con i vincitori del concorso; pertanto deve invece essere riconosciuta la giurisdizione del Giudice amministrativo, per una controversia riguardante l'assunzione, a seguito di dimissioni dei vincitori di concorso per l'accesso all'impiego, di candidati riservisti interni, in luogo di candidati esterni collocatisi in posizione di maggior favore in graduatoria approvata ed ancora vigente, considerato che questi non sono titolari di un diritto soggettivo all'assunzione, bensì di un mero interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura concorsuale che si innesca a scorrimento, seppure finalizzata all'assunzione (Trib. Rimini 13/7/00, pres. Cetro)

Il criterio per individuare il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in materia di concorsi per l'assunzione di pubblici dipendenti deve aver riguardo al momento in cui viene approvata, con atto dell'organo di vertice dell'amministrazione, la graduatoria del concorso. Solo da tale momento infatti viene meno la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, di cui all'art.68, 4° comma, del D.lg. n. 29/93, e subentra la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie concernenti l'assunzione al lavoro, ai sensi dell'art. 68, 1° comma, del decreto medesimo. L'adozione di tale criterio presuppone che si debba riconoscere, in capo al vincitore del concorso, un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione - tutelabile innanzi al giudice ordinario - nei confronti dell'amministrazione che ha emanato il bando (Trib. Modena 2/8/00 ordinanza, pres. e est. Cervelli)
Ai sensi dell'art. 45, 17° comma, D. Lgs. 31/3/98 n. 80, rientrano nella giurisdizione del giudice del lavoro le controversie che traggono origine da un provvedimento della pubblica amministrazione emanato successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 31/3/98 n. 80, essendo irrilevante la circostanza che i fatti posti a fondamento di tali provvedimenti si siano svolti prima di tale data (Trib. Milano 19 luglio 1999, est. Curcio)
INFORTUNIO SUL LAVORO In ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dal DPR 30/6/65 n. 1124, va ritenuta la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno biologico; l’adesione spontanea del lavoratore alla richiesta della prestazione lavorativa straordinaria durante la quale l’infortunio si è verificato è irrilevante ai fini della sussistenza di detto obbligo, posto che tale comportamento non introduce alcun elemento di volontarietà idoneo a configurare un "rischio elettivo" (Trib. Roma 22/1/99, pres. ed est. Zecca)
Il termine di prescrizione ordinaria dell'azione risarcitoria da lesione non inizia a decorrere dal primo manifestarsi della patologia, bensì dal momento della consapevolezza della stessa e della sua dipendenza dall'attività lavorativa, da parte del danneggiato (Trib. Milano 28/11/95, pres. Mannacio, est. Accardo)
In ipotesi di infortunio mortale cagionato da colpa datoriale, compete agli eredi del lavoratore (oltre al risarcimento del danno morale da liquidarsi equitativamente, in misura che tenga conto delle sofferenze patite dalla persona offesa, nonché della gravità dell'illecito e di tutti gli altri elementi della fattispecie concreta) il risarcimento del danno biologico iure proprio, ove questi provino di aver subito, a cagione del decesso del congiunto, una sensibile e non transeunte lesione della propria integrità fisio – psichica. Non compete invece agli eredi il risarcimento del danno biologico iure hereditario, posto che quest'ultimo, concretandosi nel danno alla salute nei suoi riflessi sulla vita di relazione, presuppone necessariamente la permanenza in vita della persona lesa, dopo l'infortunio, almeno per un periodo di tempo apprezzabile, durante il quale le predette conseguenze dannose abbiano avuto modo di prodursi (Trib. Torino 31/3/95, pres. Gamba, est. Mancuso, in D&L 1995, 1003)
Posto che, nell’attuale sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, le indennità a carico dell’Inail riguardano il solo danno connesso alla perdita di capacità lavorativa, e non coprono dunque l’intero ambito del danno biologico, l’azione di regresso dell’Istituto sulle somme globalmente corrisposte dal responsabile all’infortunato, a titolo di risarcimento del danno biologico, deve essere limitata a quella sola parte del danno biologico risarcito, che si ricollega alla diminuzione della capacità lavorativa generica, equitativamente stimabile, con riferimento alla fattispecie in esame, nei tre quinti del totale (Trib. Pordenone 3/5/96, pres. ed est. Appierto)
Assodata la sussistenza di una responsabilità datoriale per infortunio (avvenuto in epoca antecedente alla disciplina del danno biologico a carico INAIL) ed il nesso di causalità tra l'evento invalidante e l'attività lavorativa, questo giudice ritiene che per il risarcimento del danno biologico richiesto e gravante sulla società possano essere utilizzate - quantunque riferibili all'indennizzo di competenza dell'INAIL - le tabelle approvate con decreto ministeriale 12/7/00 (in applicazione dell'art. 13, d.l. 23/2/00, n. 38) in quanto per la loro valenza generale e per la loro applicabilità sull'intero territorio nazionale possono essere considerate, in attesa del definitivo intervento del legislatore, il parametro attualmente più attendibile per la valutazione equitativa del danno biologico (Trib. Salerno 5/2/01, pres. e est. Di Benedetto)
MOLESTIE SESSUALI Nell’ambito dell’illecito aquiliano, l’autore delle molestie sessuali è tenuto a risarcire il danno biologico che comprende anche il danno imprevedibile consistente nelle ulteriori conseguenze che l’evento dannoso ha causato al danneggiato la cui preesistente struttura di personalità era caratterizzata da labilità e incapacità a elaborare situazioni stressanti (Trib. Milano 21/4/98, pres. Ruiz, est. de Angelis)
La responsabilità solidale del datore di lavoro con il dipendente che abbia effettuato molestie sessuali ai danni di altro dipendente ha natura contrattuale che deriva dalla violazione dell’art. 2087 c.c. e che limita l’obbligo risarcitorio del datore stesso al solo danno biologico subito dal soggetto molestato (Trib. Milano 21/4/98, pres. Ruiz, est. de Angelis)
MOBBING

Costituiscono mobbing le pratiche poste in essere nell'ambiente di lavoro per isolare il dipendente, nei casi più gravi, per espellerlo dall'azienda, con effetto lesivo sul suo equilibrio psichico. L'invito rivolto a una dipendente di rassegnare le dimissioni, l'assunzione durante la sua malattia di altra lavoratrice a tempo indeterminati, con attribuzione a quest'ultima delle mansioni già assegnate alla dipendente assente, nonché l'attribuzione, al rientro dalla malattia, di mansioni dequalificanti integrano una fattispecie di mobbing; in tal caso spetta alla dipendente il risarcimento del danno - da determinarsi in via equitativa - sia per la temporanea compromissione dell'integrità psico-fisica, sia per la dequalificazione subita (Trib. Torino 30 dicembre 1999, est. Ciocchetti)

- E' configurabile il mobbing in azienda nell'ipotesi in cui il dipendente sia oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori, volti ad isolarlo dall'ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo, con gravi menomazioni della sua capacità lavorativa e dell'integrità psichica. (Trib. Torino 11/12/99, est. Ciocchetti)

Non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. "mobbing" ), qualora l'assenza di sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di una organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano, escludano che i comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi (Trib. Milano 20/5/00, pres. e est. Mannacio)

Il datore di lavoro risponde ex art. 2087 c.c. per i danni psicologici subiti dai propri dipendenti e dovuti ai trattamenti incivili e ingiuriosi posti in essere da un suo preposto (fattispecie relativa ad un'impiegata costretta a svolgere le sue mansioni in uno spazio angusto, isolato dai colleghi di lavoro e adibito a deposito, e ripetutamente insultata dal capo reparto per le lamentele relative a tale trattamento) (Trib. Torino 16/11/99, est. Ciocchetti)

Non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. "mobbing"), qualora non venga offerta rigorosa prova del danno e della relazione causale fra il medesimo ed i pretesi comportamenti persecutori, che tali non possono dirsi qualora siano riferibili alla normale condotta imprenditoriale funzionale all'organizzazione produttiva (Trib. Milano 16/11/00, est. Peragallo).
ORDINAMENTO PROFESSIONALE Ex-VI livelli della P.M. sono stati inquadrati  nella  categoria  D posizione  economica 1 (Trib. Larino, 24/12/2001)
PRIVACY

La valutazione della prestazione del dipendente operata dal datore di lavoro rientra nella nozione di dato personale ai sensi dell'art. 1 L. 31/12/96, n. 675 e pertanto rispetto ad essa sono esercitabili i diritti attribuiti agli interessati dall'art. 13 della stessa legge; diversamente le operazioni effettuate al fine di giungere alla valutazione costituiscono solo una parte dell'iter complessivo di formazione della valutazione e, conseguentemente, rimangono esclusi dal cosiddetto diritto di accesso (Trib. Fermo 26/10/99, pres. e est. Alianello) La diffusione dei dati personali attraverso cartellini identificativi utilizzati nei rapporti con gli utenti o i clienti è una forma di trattamento dei dati personali e, pertanto, deve essere conforme ai principi di pertinenza e di non eccedenza (Trib. Milano 6/12/00, est. Santosuosso)

L'imposizione di esporre un cartellino identificativo, contenente nome e cognome, in presenza di un manifestato dissenso del lavoratore, costituisce una forma di abuso del diritto al nome e, comunque, è illegittima, poiché invade una sfera della persona che va oltre gli obblighi contrattuali (Trib. Milano 6/12/00, est. Santosuosso)
RAPPORTO DI LAVORO Il giudice, attraverso la procedura prevista dall'art. 669 duodecies c.p.c., può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro di un dirigente statale a mezzo ufficiale giudiziario (nella specie, il tribunale ha, però, rigettato la richiesta di nomina di un commissario ad acta) (Trib. Catania 13/10/00 ordinanza, pres. Branciforti, est. Cordio)
SANZIONI DISCIPLINARI E' illegittima la sanzione disciplinare preceduta da una non tempestiva contestazione degli addebiti; il valore relativo da attribuirsi al requisito dell'immediatezza della contestazione, onde consentire al datore di lavoro il preciso accertamento della condotta del lavoratore, va infatti contemperato con l'esigenza di garantire a quest'ultimo la possibilità di difesa, che viene invece compromessa dal decorrere di un lasso di tempo eccessivo (Tribunale Milano 30 giugno 2000, est. Peragallo)
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE Anche per l'ente pubblico, come per l'imprenditore privato, occorre fare riferimento alla dislocazione sul territorio delle strutture oggettive attraverso le quali viene erogato il servizio, giungendo ad identificare quale "unità produttiva" l'insieme di strutture, di personale e mezzi materiali dotato di autonoma rilevanza in relazione al servizio erogato. Consegue che in tema di pubblica istruzione, ciascuna scuola costituisce "unità produttiva", in quanto destinata con compiutezza a derogare il servizio in una particolare zona del territorio comunale, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti della zona medesima. Dovendosi pertanto valutare tale trasferimento alla luce dell'art. 2103 c.c., è evidente che nell'ordine di servizio in questione risulta assolutamente carente il requisito delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, dato che il provvedimento richiama genericamente inderogabili esigenze connesse alle nuove mansioni. Quanto al periculum in mora è sufficiente ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale che lo ha ritenuto sussistere in re ipsa, dato che il disagio sotto il profilo lavorativo e della dignità professionale non è suscettibile di riparazione, neppure per equivalente, nel caso del successivo riconoscimento nel merito dell'illegittimità del trasferimento. Consegue che deve essere ordinato di reintegrare la ricorrente nell'originaria sede di servizio (Trib. Chiavari 27/2/99, pres. ed est. Diomeda)
In caso di trasferimento del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle esigenze tecnico-organizzative idonee a giustificare tale provvedimento, non potendo il disposto dell'art. 2103 c.c. essere derogato neppure da eventuali accordi, nazionali o aziendali, che autorizzino il trasferimento anche in assenza dei presupposti richiesti da tale norma (Trib. Roma 26 gennaio 2000 (ord.), est. Miglio
È ammissibile il ricorso alla procedura d'urgenza per impugnare un provvedimento di trasferimento, potendo individuarsi il pregiudizio imminente e irreparabile, laddove il trasferimento assuma il valore di sanzione disciplinare, nella lesione della dignità del lavoratore (Trib. Pordenone 21/10/00 (ord.), est. Costa)
Con la privatizzazione del rapporto di lavoro la pubblica amministrazione agisce con i  poteri e la capacità del privato datore di lavoro; pertanto è da escludersi che residui in capo ad essa un potere di autotutela, consistente nella revoca di un atto di gestione del personale per esigenze pubbliche; pertanto, la revoca del trasferimento deve essere qualificata come nuovo trasferimento, rispetto al quale si deve indagare la sussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" di cui all'art. 2103 c.c., applicabile alla fattispecie (Trib. Genova 26/5/00, est. Ravera)
In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Trib. Roma 26 gennaio 2000 (ord.), est. Miglio)
TRASFERTA Il trasferimento si distingue dalla trasferta per il carattere definitivo; la trasferta infatti, consiste in uno spostamento provvisorio e temporaneo dalla normale sede di lavoro, per sopravvenute esigenze di carattere contingente, con la certezza del rientro all’unità di partenza (Trib. Milano 30/7/97, pres. Ruiz, est. de Angelis)
T.F.R.  

Trattamento di Fine Rapporto

 

Il pubblico dipendente che avendo anzianità di servizio inferiore a un anno non ha maturato il diritto all'indennità di buonuscita a carico dell'Inpdap, ha diritto - in applicazione all'art. 2, 5° comma, L. 8/8/95 n. 335 - alla corresponsione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. (Trib. Milano 8 marzo 2000, est. Frattin,)
TRATTATIVE SINDACALI

Il Tribunale di Lamezia Terme ha il 26 gennaio 2000 disposto con propria ordinanza che gli organi politici (i Sindaci, gli Assessori, gli Amministratori) non possono far parte delle delegazioni trattanti. Tale determinazione parte dal presupposto che il D.lgs 29/93, art. 45, ha espressamente previsto  che la contrattazione integrativa debba svolgersi nei limiti previsti dai CCNL. .     

Ed infatti l’art. 10 del Contratto Nazionale dei lavoratori del comparto Regioni/Autonomie Locali stabilisce che la delegazione trattante di parte pubblica sia composta da “Dirigenti” e, ove mancanti, da “Funzionari”.  Vieppiù che il legislatore ha già, in maniera chiara, separato l’attività di indirizzo politico, appartenente ai Sindaci e agli amministratori e quella dei responsabili degli uffici, appartenente a Dirigenti o Funzionari.

 
VISITA DOMICILIARE DI CONTROLLO Sebbene l'art. 6 del DM 15/7/86 stabilisca che il lavoratore che non accetta l'esito della visita di controllo è tenuto a eccepirlo, seduta stante, al medico sanitario, il lavoratore che non abbia sollevato tale eccezione può sempre agire giudizialmente per contestare le risultanze della visita medica di controllo (Trib. Parma 14 gennaio 2000, est. Vezzosi)
L’obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo, nella previsione di cui all’art. 5, DL 12/9/83 n. 463 convertito nella L. 11/11/83 n. 638, resta escluso in presenza di un giustificato motivo di esonero del lavoratore dal rispetto dello stesso che prevale, pertanto, sull’interesse pubblico al controllo dello stato patologico da cui è affetto il soggetto. Il concetto di giustificato motivo richiamato dalla citata disposizione, non si identifica con lo stato di necessità o con la forza maggiore, ma è integrato, anche in presenza di un impegno serio e apprezzabile, da soddisfare con tempestività, e incompatibile con il rispetto delle fasce orarie (Trib. Napoli 18/3/97, pres. Nobile, est. Lorito)